La responsabilità medico sanitario si configura ove l’attività degli operatori ovvero le caratteristiche strutturali del nosocomio non risultano conforme al best interest del paziente. Come noto si può configurare sia una responsabilità penale che civile.
La riforma cosiddetta Gelli – Bianco ha ridefinito la disciplina: la nuova responsabilità medica.
Senza addentrarci sulle questioni prettamente tecniche, l’obiettivo principale della riforma L. 8 marzo 2017, n. 24 è di mitigare il cosiddetto fenomeno “medicina difensiva”: in particolare, la condotta degli operatori sanitari si concentra principalmente sulla tutela personale da eventuali azioni giudiziarie attivate dai pazienti non soddisfatti. In altri termini, si effettuano delle scelte terapeutiche non utili con il solo fine di dimostrare in sede giudiziaria che il sanitario si è attivato.
Si definisce medicina difensiva attiva, per l’appunto, ove si effettuano controlli e terapie non necessarie al caso concreto, rivelandosi gravose per le casse del sistema sanitario. Di contro è negativa la medicina difensiva ove l’operatore sanitario si rifiuta di prendere in carico il paziente poiché verte in situazioni critiche. Tipico esempio di questa ultima ipotesi è l’aneurisma celebrale che si sostanzia come una patata bollente da passare da un ospedale ad un altro data l’estrema delicatezza del caso.
La responsabilità del sanitario generalmente è colposa poiché si realizza contro l’intenzione del medico, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Ed invero, la maggior parte dei casi poggiano su delle carenze strutturali dell’ospedale in cui si opera, gli operatori sanitari non dispongono dei mezzi necessari e di un team idoneo per fronteggiare al meglio un intervento sanitario particolarmente critico.


