responsabiltà medica
Responsabiltà Medica

La responsabilità medico sanitario si configura ove l’attività degli operatori ovvero le caratteristiche strutturali del nosocomio non risultano conforme al best interest del paziente. Come noto si può configurare sia una responsabilità penale che civile.

La riforma cosiddetta Gelli – Bianco ha ridefinito la disciplina: la nuova responsabilità medica.

Senza addentrarci sulle questioni prettamente tecniche, l’obiettivo principale della riforma L. 8 marzo 2017, n. 24 è di mitigare il cosiddetto fenomeno “medicina difensiva”: in particolare, la condotta degli operatori sanitari si concentra principalmente sulla tutela personale da eventuali azioni giudiziarie attivate dai pazienti non soddisfatti. In altri termini, si effettuano delle scelte terapeutiche non utili con il solo fine di dimostrare in sede giudiziaria che il sanitario si è attivato.

Si definisce medicina difensiva attiva, per l’appunto, ove si effettuano controlli e terapie non necessarie al caso concreto, rivelandosi gravose per le casse del sistema sanitario. Di contro è negativa la medicina difensiva ove l’operatore sanitario si rifiuta di prendere in carico il paziente poiché verte in situazioni critiche. Tipico esempio di questa ultima ipotesi è l’aneurisma celebrale che si sostanzia come una patata bollente da passare da un ospedale ad un altro data l’estrema delicatezza del caso.

La responsabilità del sanitario generalmente è colposa poiché si realizza contro l’intenzione del medico, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Ed invero, la maggior parte dei casi poggiano su delle carenze strutturali dell’ospedale in cui si opera, gli operatori sanitari non dispongono dei mezzi necessari e di un team idoneo per fronteggiare al meglio un intervento sanitario particolarmente critico.

Adeguare le linee guida di pratica clinica al caso concreto

Secondo la definizione offerta dalla Comunità scientifica internazionale, le linee guida rappresentano delle raccomandazioni di condotta clinica elaborate attraverso un processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni scientifiche, al fine di aiutare medici e pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche.
In sostanza, quindi, le linee guida di pratica clinica consistono in uno strumento di supporto decisionale nella relazione medico-paziente, finalizzato a consentire che, fra più opzioni alternative fra loro, sia adottata quella che nel caso concreto offra un migliore bilancio fra benefici ed effetti indesiderati.
Pertanto, il sistema sanitario nel suo complesso si propone l’obiettivo di adottare rigorosamente le linee guida di pratica clinica per massimizzare la probabilità di esiti sanitari positivi, aumentando la qualità delle cure e riducendo, per quanto possibile, la soggettivizzazione del terapeuta.
Tuttavia, è bene precisare che non si tratta di precetti vincolanti, atteso che –in ogni caso- il sanitario deve applicarle tutte quelle volte che esse risultino adeguate al caso concreto.
Il quesito che molti si pongono è se il sanitario -che segue ed applica pedissequamente le linee guida di pratica clinica- può essere considerato responsabile del danno biologico cagionato al paziente.
La risposta è affermativa, stante che il recente sistema delle linee guida di pratica clinica non è agganciato ad obbligatori automatismi, in quanto la loro efficacia vincolante dipende sempre dalle peculiarità del caso concreto, con la conseguenza che, laddove le stesse non dovessero risultare adeguate rispetto all’obiettivo della migliore cura del paziente, tutti gli operatori sanitari sono obbligati a discostarsene.

Si ricorda che la complessità del sistema sanitario non consente un’elaborazione completa ed organica delle linee guida. Sicché in assenza di specifiche linee guida gli operatori sanitari devono rifarsi alle cosiddette buone pratiche clinico assistenziali. In altri termini in assenza di linee guida e/o non adeguate il medico deve discostarsi dalle stesse ed agire diversamente, tenendo conto della peculiarità della singola fattispecie.

Responsabilità per mancato consenso informato

L’espressione “consenso informato” indica la consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico.

Tale consenso per essere consapevole richiede che le informazioni vengano date in modo adeguato e quindi chiare lineari e complete. Per esempio, l’operatore sanitario nel rappresentare le possibili attività diagnostiche o terapeutiche da applicare al caso concreto deve utilizzare un linguaggio comprensibile ad un uomo medio.

La ratio è tutelare l’autodeterminazione del paziente, come disposto dalla nostra Costituzione.

Di fatto, negli ultimi decenni vi è stata una inversione di rotta: originariamente il medico ed il suo operato erano indiscutibili e quindi ogni prestazione veniva accettata in modo passivo. Attualmente, invece, si assiste ad una cooperazione tra l’operatore sanitario e il paziente (c.d. alleanza terapeutica).

In altri termini, il paziente deve essere posto nelle condizioni di scegliere in modo consapevole dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie in tal senso.

Non è richiesta la prova scritta ad substantiam ma di fatto la materialità del consenso sarebbe determinante per un eventuale e successivo giudizio.

Si ricorda che eventuali formulari standardizzati non si rilevano necessariamente risolutivi atteso che gli stessi debbano essere comunque accompagnati da una spiegazione esaustiva affinché il consenso del paziente sia completo effettivo e consapevole.

Le caratteristiche strutturali e/o organizzative dell’ospedale rientrano tra le informazioni che il medico deve fornire al paziente?
Assolutamente sì!

La rappresentazione delle caratteristiche della struttura ospedaliera rientra nell’elenco delle informazioni base che il medico deve fornire in sede di consenso informato.
In particolare, l’operatore sanitario deve rappresentare la diagnosi e descrivere la malattia, rappresentare la terapia praticabile ed eventuali terapie alternative specificando vantaggi e svantaggi, prognosi nell’ipotesi in cui si segua o non si segua la terapia suggerita, modalità di esecuzione dell’intervento, organi e funzioni interessate, rischi e complicanze, incidenza dell’intervento ed infine, per l’appunto, indicazioni delle strutture più idonee alle specifiche esigenze terapeutiche del paziente.
In altri termini, il medico ha l’obbligo di informare il paziente di eventuali carenze o limiti organizzativi o strutturali della clinica.
La ratio è tutelare l’autodeterminazione del paziente che si sostanzia sia nel diritto di decidere se sottoporsi o meno al trattamento sanitario sia ove effettuare il trattamento sanitario.
Pertanto ove manchi un determinato macchinario per eseguire un trattamento sanitario di ultima scienza il paziente non deve rinunciare ad esso per il semplice fatto che la struttura sanitaria non lo possiede ma può avvalersi di altro ospedale più attrezzato.

Alla luce delle superiori considerazioni, il mancato consenso informato comporta certamente una responsabilità degli operatori del sistema sanitario commisurato in relazione al danno concretamente subito nonché in relazione alle circostanze concrete.

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