L’espressione “consenso informato” indica la consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico.
Tale consenso per essere consapevole richiede che le informazioni vengano date in modo adeguato e quindi chiare lineari e complete. Per esempio, l’operatore sanitario nel rappresentare le possibili attività diagnostiche o terapeutiche da applicare al caso concreto deve utilizzare un linguaggio comprensibile ad un uomo medio.
La ratio è tutelare l’autodeterminazione del paziente, come disposto dalla nostra Costituzione.
Di fatto, negli ultimi decenni vi è stata una inversione di rotta: originariamente il medico ed il suo operato erano indiscutibili e quindi ogni prestazione veniva accettata in modo passivo.

firma consenso informato Attualmente, invece, si assiste ad una cooperazione tra l’operatore sanitario e il paziente (c.d. alleanza terapeutica).
In altri termini, il paziente deve essere posto nelle condizioni di scegliere in modo consapevole dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie in tal senso.
Non è richiesta la prova scritta ad substantiam ma di fatto la materialità del consenso sarebbe determinante per un eventuale e successivo giudizio.
Si ricorda che eventuali formulari standardizzati non si rilevano necessariamente risolutivi atteso che gli stessi debbano essere comunque accompagnati da una spiegazione esaustiva affinché il consenso del paziente sia completo effettivo e consapevole.
PRENDITI CURA DEI TUOI DIRITTI IN AMBITO MEDICO SANITARIO
Chiedi maggiori informazioni sull’argomento
info@portaleassistenzalegale.it

Condividi: