I TEMPI PER CHIUDERE UN SINISTRO STRADALE: L’OFFERTA REALE DA PARTE DELL’ASSICURAZIONE ED IL RICORSO ALL’IVASS.
- Qual è il termine massimo entro il quale una pratica di sinistro stradale deve chiudersi?
Assegnato il numero di sinistro e quindi entrati nel vivo della questione, tra il liquidatore della compagnia assicurativa e l’avvocato esperto in sinistri stradali segue uno scambio di comunicazioni al fine di recuperare la documentazione anagrafica e medica relativa al sinistro stradale.
Il Legislatore al fine di tutelare il danneggiato ha previsto l’obbligo in capo alla compagnia assicurativa di formulare la cosiddetta “offerta reale” ex art. 1209 del cod. civ.: in particolare, l’atto mediante il quale il debitore (Assicuratore) mette la prestazione (indennizzo/risarcimento) a disposizione del creditore (Assicurato) per adempiere i propri obblighi.
A tal proposito il Codice della Assicurazione prevede dei termini ben determinati: 30 giorni, nel caso di danni solo ai veicoli e in presenza di accordo tra le parti; 60 giorni, nel caso di danni circoscritti ai veicoli; 90 giorni, nel caso di danni subiti da persone.
- Sono obbligato ad accettare una offerta reale che non corrisponde al giusto risarcimento per sinistri stradali?
Formulata l’offerta reale, il danneggiato può procedere nel seguente modo: A. Accettare l’offerta e la compagnia assicurativa ha l’obbligo di procedere al pagamento dell’importo entro il termine di 15 giorni; B. Non accettare l’offerta e la compagnia procede comunque al pagamento entro il termine predetto, ma la somma viene considerata un anticipo rispetto al risarcimento complessivo; C. Se il danneggiato non si pronuncia entro il termine di 30 giorni, anche in questa ultima ipotesi la compagnia assicurativa effettua il pagamento entro il termine di 15 giorni e le somme si considerano mere anticipazioni.
- Se la compagnia non effettua l’offerta entro i termini predetti e/o l’offerta formulata è totalmente sconnessa al giusto risarcimento per sinistri stradali?
In tale ipotesi vi è la possibilità di attivarsi effettuando un reclamo all’Ivass.
L’Ivass infatti è l’organismo amministrativo il quale esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano, per garantirne la stabilità e tutelare il consumatore.
L’Ivass però non può entrare nel merito del reclamo, si limita ad esprimere un parere sul comportamento tenuto dalla compagnia assicurazione e ove non conforme alla legge applicherà una sanzione.
Si tratta di una procedura comunque di notevole importanza e delicatezza, ma per ottenere il giusto risarcimento occorrerà attivare la macchina giudiziaria.
Conclusioni
Prima di accettare l’offerta reale formulata dalla compagnia assicurativa assicurati che le somme siano conformi al tuo giusto risarcimento, poiché una volta accettata la somma non vi sarà possibilità alcuna di riaprire il sinistro stradale.
Affidati ad un avvocato esperto in sinistri stradali al fine di richiamare ogni voce di danno legittima, ottenendo così il giusto risarcimento per sinistri stradali.
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