L’amministrazione di sostegno è un istituto previsto per far fronte a varie tipologie di persone non autonome, a causa di disabilità psichiche e/o fisiche.
Il giudice tutelare competente nomina l’amministratore di sostegno poiché il beneficiario risulta incapace di provvedere agli atti della vita quotidiana nonché di cura i suoi interessi personali e patrimoniali. Tipico esempio, un anziano.
Posta l’esigenza di avviare la procedura, ci si chiede quali familiari debbano essere coinvolti nella procedura di amministrazione di sostegno.
A tal proposito rilevano i parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado.
Ed invero, la legge n. 6/2004 non prevede un vero e proprio obbligo di notificazione nei confronti dei predetti congiunti poiché troppo dispendioso e quindi contrario ai requisiti di semplicità, snellezza e speditezza, quali caratteristiche tipiche del procedimento in questione.
Difatti è sufficiente allegare al ricorso introduttivo una dichiarazione (corredata di copia del documento di identità) con cui si aderisce al procedimento a favore del loro parente beneficiario.

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Pertanto, tale dichiarazione viene sottoscritta dal maggior numero possibile di parenti in modo da limitare il numero dei soggetti coinvolti.
Il ricorso ed il successivo decreto, infatti, vengono notificati a coloro che possono fornire al giudice informazioni utili, e ciò secondo la sua libera discrezione e le esigenze del rito.
Sul punto la Corte di Cassazione sentenza n. 9628/2009 stautisce: “la notifica ai familiari assume una rilevanza diversa in quanto tali soggetti non sono parti necessarie del procedimento rivestendo (per l’appunto) unicamente il ruolo di “fonti di informazioni” per il giudice.
In altri termini, i congiunti devono essere sentiti solamente se ritenuti indispensabili atteso che l’unica parte necessaria del procedimento è il beneficiario della misura.
Tra l’altro, sempre nella logica di rendere tutto più semplice e snello, ove il beneficiario non possa andare fisicamente in udienza il problema si supera allegando apposito certificato di non trasportabilità.

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