L’ADS acronimo di amministrazione di sostegno è un istituto giuridico introdotto con la legge n. 6/2004 al fine di tutelare tutti i soggetti che presentano aspetti di vulnerabilità e fragilità.
In altri termini, il beneficiario dell’ADS è quel soggetto che per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica è impossibilitato, in tutto o in parte, a provvedere in modo compiuto ai propri interessi.
L’ADS, diversamente dall’interdizione ed inabilitazione, si caratterizza per la flessibilità di adeguarsi alle reali esigenze del beneficiario, il quale mantiene la piena capacità di agire per tutto ciò che non viene contemplato nel decreto emesso dal Giudice Tutelare competente.
Posta l’esigenza di nominare un amministratore di sostegno, ci si chiede quali siano i documenti necessari da allegare al ricorso di amministrazione di sostegno.
Tutti i documenti che possano cristallizzare la situazione personale, patrimoniale, sociale, familiare nonché lo stato di salute del beneficiario dell’amministrazione di sostegno.

sostegno medico
A tal proposito rilevano:
1. Estratto dell’atto di nascita del beneficiario;
2. Certificato di residenza del beneficiario;
3. Certificato stato di famiglia (documentazione anagrafica che provi il rapporto di parentela tra il ricorrente e il beneficiario, se il ricorrente è un parente);
4. Carta di identità e codice fiscale del ricorrente;
5. Carta di identità e codice fiscale del beneficiario;
6. Marca da bollo da Euro 27,00;
7. Certificazione medica del beneficiario (eventuale certificato di non trasportabilità);
8.Documentazione relativa alla situazione patrimoniale del beneficiario (pensione di invalidità, rendite provenienti da affitti, etc …);
9. Documentazione relativa alle proprietà del Beneficiario di beni immobili (visure catastali terrreni o fabbricati, certificati di proprietà autoveicoli, etc …);
10. Dichiarazione di assenso alla procedura dei congiunti,
11. Altri documenti utili.

Tale elencazione tuttavia potrebbe essere incrementata a seguito di richieste specifiche effettuate dal giudice tutelare nel corso della procedura di amministrazione di sostegno.

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