L’amministrazione di sostegno è un istituto giuridico che ha la finalità di offrire assistenza a chi si trova nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, attesa la limitazione funzionale delle normali funzioni della vita quotidiana.
Il procedimento di amministrazione di sostegno è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2004, si interseca con gli istituti ormai residuali di interdizione ed inabilitazione.
L’amministrazione di sostegno, diversamente dai predetti, si caratterizza per la sua flessibilità, in forza dell’elasticità delle norme in materia.

Difatti, garantisce una sorta di “protezione giuridica” ai soggetti privi in tutto in o in parte di autonomia, senza tuttavia limitare in modo eccessivo la capacità di agire focalizzando così l’attenzione all’autodeterminazione della persona.
In altri termini, si limita il raggio di azione del beneficiario senza inficiare la dignità umana, atteso che l’amministratore di sostegno nello svolgimento delle sue funzioni deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di disaccordo, informare l’autorità giudiziaria.
A tal proposito il decreto di nomina dell’amministrazione di sostegno, emesso dal giudice tutelare competente, dispone un progetto personalizzato per la persona fragile in questione.
Tale decreto infatti deve definire: la durata dell’incarico; i campi di azione dell’amministratore; le azione che l’impossibilitato non può compiere senza la presenza dell’amministratore; ogni quanto l’amministratore deve presentarsi davanti al giudice per mostrare come ha svolto i suoi compiti e l’attuale condizione di salute dell’impossibilitato.
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