COMIRNATY: Vaccino a mRNA contro COVID -19 – INDENNIZZO PER DANNO DA VACCINAZIONE NON OBBLIGATORIA.
Come noto, COMIRNATY è un vaccino destinato a prevenire la malattia da coronovirus 2019 (COVID – 19) nei soggetti di età pari o superiore a 16 anni.
Per maggiori informazioni sul vaccino consultare il relativo foglio illustrativo segue link:
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_it.pdf
Come è altrettanto noto, il tanto rinomato vaccino non assume una forma obbligatoria, sicché ogni singolo soggetto è libero di decidere se vaccinarsi o meno, nel pieno rispetto del diritto di autodeterminarsi di cui agli artt. 2, 3 e 32 della nostra Costituzione.
Il suddetto articolo articolo 32, al secondo comme, recita: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
La ratio poggia sulla particolare importanza che il costituente riconosce alla salute nonché alla libera autodeterminazione del soggetto.
Posta la non obbligatorietà del vaccino in questione, ci si chiede in che misura lo Stato venga riconosciuto responsabile nelle ipotesi in cui si verifichino degli effetti negativi dalla somministrazione dello stesso.
Fermo l’obbligo di provare il nesso causale tra vaccinazione e patologia.
Sul punto rileva un importantissimo approdo giurisprudenziale raggiunto con la pronuncia della Corte di Costituzionale sentenza n. 118/2020 depositata in data 23 giugno.
In tale pronuncia si discute sulla legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210/1992.
In estrema sintesi, si riconosce l’indennizzo anche ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili riconducibili a vaccinazioni non obbligatorie, ma semplicemente “raccomandate”.
Il diritto all’indennizzo spetta perché chi si vaccina volontariamente adempie al fondamentale dovere di solidarietà. Difatti, la vaccinazione “raccomandata” viene effettuata sia nell’interesse della collettività che nell’interesse individuale.
Ed ancora, il fatto che le autorità sanitarie si espongano incentivando un determinato vaccino certamente ha un suo spessore, nonostante il vaccino rimanga nell’alveo della volontarietà e quindi nella non obbligatorietà.
La Corte conclude quindi per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1 della legge n. 210/1992.
In questo determinato contesto storico, tale orientamento è importantissimo poiché le case farmaceutiche non garantiscono pienamente il vaccino COMIRNATY (COVID-19) che è ancora in fase sperimentale, poiché (al momento) non vi sono certezze che possa rilevarsi un rimedio efficace e sicuro.
