La cosiddetta DAT, o “testamento biologico” o “biotestamento”, sono disciplinate dalla Legge n.  219/ 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018 e quindi si tratta di una novità legislativa recente.

Con la summenzionata legge, si prevede, nell’ipotesi di un’eventuale incapacità di autodeterminarsi, la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, previa acquisizione di informazioni adeguate in ambito medico sanitario.

In merito al contenuto del testamento biologico, non vi sono dei requisiti rigidi prestabiliti dalla Legge, salvo ovviamente che la formulazione sia idonea a raggiungere lo scopo.

In particolare le D.A.T. devono essere redatte per atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata ovvero scrittura privata consegnata presso l’Ufficio di stato civile del Comune di residenza ovvero strutture sanitarie che abbiano regolamentato la raccolta delle D.A.T. ovvero presso gli Uffici consolari italiani per i cittadini italiani all’estero.

Le D.A.T. sono esenti da qualsiasi tributo, imposta, diritto o tassa.

Le D.A.T. sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento poiché, al pari del “testamento”, sono disposizioni di ultima volontà.

La Legge 219 prevede, altresì, la possibilità di indicare nella D.A.T. un fiduciario, la cui scelta – per ovvie ragioni – è rimessa completamente alla volontà del disponente.

E’ proprio il fiduciario che rappresenta l’interessato nelle relazioni con il medico e/o strutture sanitarie.

Tutti i soggetti coinvolti sono tenuti a rispettare le volontà contenute nel testamento biologico, salvo appaiano palesemente incongrue ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione. In altri termini, l’ipotesi in cui rispetto al momento della redazione del testamento biologico la scienza abbia fatto dei passi avanti e quindi si presume che il paziente se avesse saputo avrebbe certamente condiviso e quindi aderito al progresso della medicina.

Dati statisti recentissimi dimostrano il notevole incremento dell’elaborazione delle D.A.T. in questo periodo di emergenza sanitaria. Ebbene si, il COVID – 19 ha fatto prendere piede ad un istituto giuridico nuovo: disposizioni anticipate di trattamento.



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