Come noto l’amministrazione di sostegno ha lo scopo di tutelare quei soggetti privi, in tutto o in parte, di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana, cercando di limitarne nella minore misura possibile la capacità di agire.
L’amministratore di sostegno viene nominato con decreto emesso dal Giudice Tutelare del luogo in cui ha la residenza o il domicilio il beneficiario.
Tale istituto, diversamente dall’interdizione ed inabilitazione, non determina uno status di incapacità della persona.
Sicché, tutto ciò che il giudice tutelare, nell’atto di nomina o in successivo provvedimento, non affida all’amministrazione di sostegno, in vista della cura complessiva della persona del beneficiario, resta nella completa disponibilità di quest’ultimo.

beneficiario della amministrazione di sostegno
Nella specie rilevano i cosiddetti atti pesonalissimi quali la donazione, il testamento e il matrimonio.
In altri termini, il beneficiario della amministrazione di sostegno può compiere un atto di donazione?
Sul punto la Corte Costituzionale sentenza n. 114/2019 ha statuito che il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la capacità di donare, a meno che il giudice tutelare non lo abbia privato di tale capacità nel Decreto di nomina dell’Amministrazione in base ad un’analisi che tragga origine dal caso concreto. In particolare, il giudice tutelare potrebbe escludere la capacità di donare solo in presenza di situazioni eccezionale gravità, tali da indurre a ritenere che il processo di formazione e manifestazione della volontà possa andare incontro a turbamenti.
A tal proposito si cita letteralmente, ultimo punto, del Decreto del Tribunale di Modena del 2009: “La persona conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente decreto”.
Alla luce delle superiori considerazioni il beneficiario dell’amministrazione di sostegno, salvo non venga disposto diversamente dal giudice tutelare, mantiene il diritto di autodeterminarsi rispetto alle donazioni.

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