La legge stabilisce che possono richiedere il rilascio della cartella clinica “l’interessato”, ossia la persona fisica cui si riferiscono i dati personali in essa contenuti.
Il soggetto interessato, nel senso così chiarito, può accedere a tutti i dati che lo riguardano e che tali dati gli vengano comunicati in forma intelligibile.
Ciò vuol dire che, chi abbia interesse a prendere visione della propria cartella clinica, ha diritto di entrare in possesso di tutti i dati contenuti nella stessa ed ha, altresì, diritto a che tutti i dati vengano trasmessi -dalla struttura sanitaria al richiedente- in modo comprensibile.

rilascio della cartella clinica
Oltre al soggetto interessato, la legge attribuisce la facoltà di avanzare la richiesta di rilasciare copia della cartella clinica o di prenderne visione anche a soggetti diversi dal paziente – interessato, ma solo a condizione che tale richiesta sia giustificata dalla necessità di tutelare, in sede giudiziaria, un diritto di pari rango a quello dell’interessato ovvero di tutelare una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quello dell’interessato.
Ciò è possibile, ad esempio nell’ipotesi in cui il soggetto richiedente, affetto da una patologia trasmissibile in via ereditaria, intenda avere accesso alla cartella clinica contenente i dati sanitari dei propri ascendenti, al fine di escludere che egli possa trasmetterla ad altri.
È, poi, possibile accedere alla cartella clinica di una persona deceduta?
Per tale ipotesi, la legge prevede che i soggetti che hanno un proprio interesse oppure a coloro che intendono agire a tutela dell’interessato o per motivi familiari possono presentare una richiesta presso la struttura sanitaria e chiedere che venga rilasciata loro la cartella clinica della persona deceduta.

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