Consenso informato a trattamenti sanitari di un paziente incosciente e/o in generale persona fragile.
Difatti, la normativa in esame, introdotta con la Legge n. 6/2004, trova altresì applicazione sulle persone non in grado di manifestare un consapevole consenso al trattamento sanitario. Ad esempio, soggetti affetti da patologie come il morbo di alzheimer, demenza senile, ictus, coma o patologie psichiche.
Lo scopo principale dell’istituto ADS è tutelare le persone prive in tutto od in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana fornendo interventi di sostegno temporaneo o permanente limitando meno possibile la capacità d’agire. Diversamente, dall’interdizione ed inabilitazione che risultano molto più invasivi.
L’ADS invece costituisce un progetto personalizzato per la persona fragile attesa la flessibilità della procedura applicativa.

ambito medico sanitario
Il procedimento di nomina di ADS si incardina mediante presentazione del ricorso innanzi il Giudice Tutelare competente: domicilio o residenza del beneficiario.
Tale ricorso può essere presentato da eventuale coniuge, convivente stabile, figli, parenti entro il 4° e affini entro il 3°, Pubblico Ministero nonché dai responsabili dei servizi sanitari e sociali.
In merito a quest’ultimi rileva principalmente la procedura d’urgenza che riduce i termini ordinari di 60 giorni per l’emissione del decreto motivato di nomina dal momento del deposito del ricorso.
Tipico esempio è il paziente che arriva in ospedale incosciente. Lo stato di emergenza ovviamente consente agli operatori medici di operare senza limitazioni alcuna, ma in simili ipotesi per i medici sarebbe opportuno attivare la procedura in esame. Cosi da non incorrere in eventuali procedimenti attivati da soggetti vicini al paziente che in una fase successiva potrebbero non condividere l’operato dei medici.

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