LA PRESUNZIONE DELLA NON RESPONSABILITA’ DEL PEDONE: INVESTIMENTO DELL’UTENTE DEBOLE DELLA STRADA
Diversi sono i pedoni che perdono la vita a causa di un conducente di veicolo distratto o che supera i limiti di velocità consentiti e/o alterato da sostanze supefacenti o alcool.
Per il Codice della Strada il pedone è considerato utente debole della strada è proprio per tale ragione che si configura una tutela più pregnante nei confronti di siffatta categoria.
A tal proposito il primo comma dell’art. 2059 del cod. civ. recita così: il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La norma prevede quindi la cosiddetta presunzione “iuris tantum” di responsabilità esclusiva del conducente in caso di investimento di un pedone.
Siffatta presunzione di colpa in esame include sia un elemento negativo, ovvero il non aver violato il conducente le specifiche regole normative e quella della diligenza, prudenza e perizia, sia un elemento positivo, ovvero l’essersi il conducente attivato per “fare il possibile”, cioè anche manovre di emergenza, in rapporto alla concreta situazione (Cass. n. 30338/2017).
In altri termini, il conducente affinché possa fornire prova liberatoria idonea a superare la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 primo comma deve provare concretamente di aver fatto tutto quanto era nelle proprie possibilità per evitare l’evento.
Pertanto, nelle ipotesi in cui non si rilevino delle frenate sulla sede stradale interessata al sinistro si può ben convenire che il conducente del veicolo non risulta liberato e quindi risulta certamente responsabile del sinistro stradale.
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