LA PENSIONE DI INVALIDITA’ INPS – SINISTRI STRADALI: DIRITTO AD UN INDENNIZZO E ALLA RENDITA VITALIZIA
Nelle ipotesi di invalidità permanente a seguito di sinistro stradale si ha diritto a presentare apposita domanda all’ente previdenziale competente che, valutata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, procederà all’erogazione della rendita vitalizia nonché al cosiddetto indennizzo.
- Se ottengo un risarcimento per sinistro stradale ho diritto alla pensione Insp?
Il diritto ad un risarcimento danni per sinistro stradale è un riconoscimento economico che in parte coincide con il cosiddetto indennizzo per sinistri stradali erogato dall’ente previdenziale competente.
Sicché il danneggiato, ottenuta la pensione di invalidità per sinistri stradali, avrà diritto esclusivamente al cosiddetto differenziale ovverosia la differenza tra risarcimento ed indennizzo.
- Come viene calcolato l’indennizzo nonché pensione Inps per sinistri stradali?
L’ente erogatore, ricevuta la domanda di pensione, procederà a nominare un medico legale di parte che determinerà un punteggio in percentuale di invalidità permanente rispetto al danneggiato di specie.
Ottenuto siffatto punteggio si stabilirà sia il riconoscimento economico mensile che la somma generale che verrà erogata per il futuro in relazione all’aspettative di vita.
E’ proprio tale somma complessiva che costituisce l’indennizzo e che, come detto prima, dovrà essere detratta dal risarcimento danni.
- Sono obbligato a richiedere la pensione di invalidità Inps per sinistri stradali?
La risposta è no, poiché la richiesta di pensione in parola costituisce una mera facoltà e non un obbligo.
Tale rinuncia però non comporta delle perdite economiche per il danneggiato, in quanto avrà diritto ad un riconoscimento del risarcimento in modo pieno e quindi non verrà effettuata detrazione per determinare il predetto danno differenziale.
- Cos’è la dichiarazione ex art. 142, co 2, del D.Lgs 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private?
E’ una dichiarazione che viene rilasciata dal danneggiato già in sede stragiudiziale con cui si dichiara di non avere diritto a prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
In altri termini, vi è obbligo di informare l’assicurazione rispetto all’eventuale esistenza di una pensione Insp per sinistri stradali proprio perché tale importo verrà detratto in sede di trattativa.
Tale dichiarazione poi costituisce uno dei documenti fondamentali da allegare per istruire il sinistro.
Conclusioni
Una eventuale omissione della comunicazione ex art. 142, co 2, del D.Lgs 209/2005 espone il danneggiato a dover restituire le somme illegittimamente ricevute in forza del divieto di duplicazione che governa il risarcimento del danno ovverosia la duplicazione dei risarcimenti per il medesimo evento-danno non sono leciti poiché costituisce un arricchimento illegittimo.
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